Elezioni consortili

Elezioni del 6 dicembre 2009 per il rinnovo dell’Assemblea consortile del Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale” derivante dall’accorpamento dei Consorzi “Basso Piave” e “Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento”.

Il nuovo Consorzio di Bonifica "Veneto Orientale"

In attuazione della Legge Regionale n. 12 del 8 maggio 2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", la Giunta Regionale con D.G.R. n.1408 del 19 maggio 2009, ha unito i Consorzi di bonifica "Basso Piave" e "Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento" in un unico ente denominato "Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale", il cui comprensorio si estende su una superficie di 113.359 ettari ricadente, in tutto o in parte, nei seguenti comuni:

in provincia di Venezia: Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, S.Donà di Piave, S.Michele al Tagliamento, S.Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia;

in provincia di Treviso: Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza, Oderzo, Salgareda, Zenson di Piave.

Il 6 dicembre 2009 i proprietari di beni immobili (terreni e/o fabbricati) ricadenti nel comprensorio sopra descritto sono chiamati ad eleggere i membri dell'Assemblea dei consorziati.

Si informa che ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12/2009 l’Assemblea è composta da:

a) 20 consiglieri eletti dai consorziati al loro interno;

b) 1 consigliere in rappresentanza della Regione del Veneto nominato dalla Giunta regionale;

c) 1 consigliere in rappresentanza della Provincia di Venezia e da 1 consigliere in rappresentanza della Provincia di Treviso;

d) 3 sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del comprensorio del consorzio.

I rappresentanti delle Province sono eletti tra i componenti dei rispettivi consigli.

I rappresentanti dei Comuni sono eletti da un'assemblea composta da tutti i sindaci dei comuni interessati e convocata dal Presidente uscente entro venti giorni dalla data delle operazioni elettorali.

La carica di consigliere elettivo è incompatibile con le cariche di consigliere o assessore regionale, di presidente, assessore o consigliere provinciale, di sindaco, assessore o consigliere comunale, di presidente, componente di giunta o consigliere di comunità montana, di dirigente in agenzie, aziende ed enti pubblici, anche economici.

Per l’elezione dei 20 rappresentanti dei Consorziati, l’elettorato è diviso in tre fasce, a ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza complessiva:

  • rientrano nella prima fascia i consorziati tenuti a un contributo inferiore a Euro 91,60. Alla prima fascia appartengono 75.093 ditte e vengono assegnati n. 4 seggi;

 

  • alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore a Euro 91,60 e inferiore a Euro 633,76. Alla seconda fascia, composta da 8.490 ditte, vengono assegnati n. 8 seggi;

 

  • rientrano nella terza fascia i consorziati tenuti a un contributo superiore a Euro 633,76. Alla terza fascia appartengono 1.355 ditte e vengono assegnati n. 8 seggi.

Per ulteriori informazioni consultare: la L.R. 12/2009 ed il Regolamento elettorale.